AVVISI ALLA CLIENTELA

Avviso limiti non trasferibilità assegni bancari e circolari
Avviso limiti di saldo per depositi al portatore
Comunicazione trasferimento deposito
Modulo Autocertificazione
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TERZA DIRETTIVA ALA:
NUOVI LIMITI DI NON TRASFERIBILITA' DEGLI ASSEGNI E LIMITI SALDO LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE (MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 31 maggio 2010 AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 23, PRECEDENTEMENTE MODIFICATO DAL D.L. 112 DEL 25/6/2008 )


Si informa che, con l'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dal 31 maggio 2010 sono stati variati i limiti previsti relativamente all "le limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore" introdotti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esenzione", precedentemente modificati dal D.L. 112 del 25/6/2008 sono in vigore le nuove norme che disciplinano "le limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore".

Dal 31/5/2010 il divieto per lo scambio di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (es.Certificati di Deposito) tra soggetti diversi, è stato fissato per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (nuovo limite fissato dal DL 78 del 31/5/2010).

Le particolarità introdotte dal D.Lgs. 231 del 21/11/2007 e dal successivo D.L. 78 del 31/5/2010 riguardanti i titolari di conto corrente possono così riassumersi:

  • gli assegni bancari e postali che verranno richiesti allo sportello sono muniti della clausola di "Non trasferibilità": il cliente può comunque, compilando un apposito modulo, richiedere il rilascio di un carnet di assegni liberi (Art.49, comma 4 del D.Lgs. 231 del 21/11/2007);

  • gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro devono recare obbligatoriamente l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e devono riportare la clausola di "Non trasferibilità" (nuovo limite fissato dal DL 78 del 31/5/2010);

  • gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (Art.49, comma 6 del D.Lgs. 231 del 21/11/2007);

  • il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari di importo inferiore a 5.000,00 euro senza la clausola di "Non trasferibilità" può essere richiesto dal cliente per iscritto (nuovo limite fissato dal DL 78 del 31/5/2010);

  • per ciascun assegno bancario, circolare o vaglia cambiario richiesto in forma libera, il richiedente dovrà versare una somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo (nel caso di richiesta di un carnets di assegni liberi, il richiedente dovrà pertanto pagare una somma pari a 15 euro).

Si segnala inoltre che il D.L. 78 del 31/5/2010 ha modificato l’importo previsto per il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore stabilendo che non può essere pari o superiore a 5.000,00 euro". La violazione della norma comporta una sanzione pari al 40% del saldo del libretto (Art.58, comma 2 del DL 112 del 25/6/2008), aumentata del 50% per importi superiori a 50.000,00 euro e con un minimo di 3.000,00 euro (nuovi limiti fissati dal DL 78 del 31/5/2010).

In base al D.L. 78 del 31/5/2010 tutti i depositi a risparmio che, alla data di entrata in vigore del Decreto legge presentavano un saldo pari o superiore a tale limite dovranno pertanto essere estinti o ridotti alla soglia di legge da parte del portatore del libretto entro il 30 giugno 2011. Qualora i libretti in questione vengano trasferiti ad altra persona, il cedente dovrà comunicare alla banca, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. La mancata estinzione (o riduzione alla soglia di legge) dei libretti al portatore o la mancata comunicazione del cedente alla banca dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo del libretto (Art.58 comma 3 del D.Lgs. 231 del 21/11/2007) aumentata del 50% per importi superiori a 50.000,00 euro e con un minimo di 3.000,00 euro (nuovi limiti fissati dal DL 78 del 31/5/2010). Nella sezione "AVVISI ALLA CLIENTELA" sono disponibili i modelli con cui deve essere comunicato il trasferimento del libretto alla banca. In particolare:

  • nel caso in cui il trasferimento del libretto sia avvenuto prima del 30 aprile 2008 il cessionario, in occasione della prima operazione, deve presentare agli sportelli della banca un documento con cui AUTOCERTIFICA di essere il legittimo possessore del libretto (vadasi "modulo autocertificazione");
  • nel caso in cui io trasferimento del titolo sia avvenuto dal 30 aprile 2008 in poi il cedente, entro 30 giorni dalla data di trasferimento del libretto, deve CERTIFICARE alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento compilando (vedasi "comunicazione trasferimento deposito").

Si rammenta inoltre che, con l'entrata in vigore del DL 231 del 21/11/2007 non è più ammessa l'apertura di conti o depositi a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo, mentre per l'utilizzo di tali conti o depositi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento del saldo (Art. 58, commi 5 e 6 del D.Lgs. 231 del 21/11/2007), sempre con un minimo di 3.000 euro (limite minimo introdotto dal DL 78 del 31/5/2010).

Si segnala che i nostri sportelli sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie.


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