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Con l'emanazione della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, c.d. Decreto Salva Italia (GU n. 300 del 27/12/2011), sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
In particolare, la soglia di 2.500 euro è stata abbassata a 1.000 euro.
Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori a 1.000 euro:
- È vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità e con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.;
Inoltre, il decreto ha previsto che a far tempo da tale data, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti dal portatore o sostituiti con libretto nominativo ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.
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